Verbale di contestazione al C.d.S.

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SENTENZA NUM. 1338/2020 DEL 17/04/2020 Scarica da qui

busta posta atti giudiziari

LA CONSEGNA EFFETTUATA A MANI DEL PORTIERE. DIFFERENZA TRA LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 140 COD. PROC. CIV. E LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE NUM. 890/1982.

 

“Ed infatti, pur concordandosi con la parte appellata ed appellante in via incidentale, laddove afferma che nei casi di cui all’art. 7 L n. 890/1982 , se la consegna è effettuata a mani del portiere non occorre depositare l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, nel caso che occupa, dall’esame della documentazione in atti – e nonostante quanto affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata – non vi è traccia della racc.ta informativa si che la notifica effettuata va ritenuta affetta da nullità ( come affermato anche da Corte di Legittimità secondo cui : “ la notifica “a mezzo posta” effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell’atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente; persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattrodici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall’Ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, (che estende, peraltro, l’abilitazione alla consegna anche al “vicino di casa che accetti di riceverla”).

In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell’atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all’Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero – il portiere – sottoscrivendo, con l’indicazione della qualità rivestita, “l’avviso di ricevimento” (cartolina AR) ed “il registro di consegna” esibitigli dall’agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4). In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell’atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell’atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'”id quod plerumque accidit” deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l’atto), che della effettuata consegna al portiere (od al vicino di casa) venga dato avviso con “lettera raccomandata” al “destinatario” (art. 139 c.p.c., comma 4; L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l’estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell’atto “a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio”, dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell’organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015).

Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell’avvenuto recapito dell’atto sia data con “raccomandata con avviso di ricevimento”, adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la “ratio legis” va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l’atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell’un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell’atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3), nell’altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell’atto notificando (art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).

Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria – volto a realizzare la conoscenza legale – la “spedizione della raccomandata” cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l’art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24823 del 05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l’atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun’altra persona – per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un “quid pluris” inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell’attività notificatoria al momento della effettiva “ricezione” della raccomandata informativa ovvero – in assenza di ricezione – con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010 n. 3 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell’art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4.(”cfr Cass. Civ. sent. n. 14722/2018).”