Nullità delle notifiche di atti giudiziari mediante servizio postale privato ante riforma Legge num. 124/2017.

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La questione relativa all’invalidità delle notifiche di atti giudiziari eseguite per il tramite di operatori postali privati è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, specie a seguito dell’entrata in vigore della Legge num. 124/2017, mercé la quale è stata soppressa l’esclusiva di Poste Italiane S.p.a. nello svolgimento di siffatti servizi.

La Legge in esame ha, infatti, abrogato l’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 261/1999 che, nel liberalizzare i servizi postali, aveva riservato a Poste Italiane, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla Legge num. 890/1982, ivi incluse quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.

A seguito di tale abrogazione, ci si è chiesti, dunque, quale fosse la sorte delle notifiche effettuate a mezzo posta tramite società private diverse da Poste Italiane, prima dell’entrata in vigore della Legge num. 124/2017, e se la nuova normativa potesse in qualche modo produrre un effetto “sanante” sulle precedenti notifiche.

La giurisprudenza si è dimostrata univoca nell’affermare che le notifiche, effettuate a mezzo soggetti privati diversi da Poste italiane, dovevano ritenersi inesistenti e senza possibilità di sanatoria, poiché la novella in esame prevedeva espressamente la decorrenza di siffatta liberalizzazione a far data dal 10 settembre 2017 (Cass. Civ. Sezioni Unite num. 299/2020, in senso conforma si vedano Cass. Civ. n. 3010/2018, Cass. Civ. n. 2173/2018, Cass. Civ. n. 234/2018, Cass. Civ. n. 23887/2017, Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 13452/2017, Cass. Civ., n. 2922/2015, Cass. Civ. n. 27021/2014).

Sul punto è intervenuta anche la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che nell’accogliere la tesi del ricorrente in ordine all’invalidità della notifica dell’ingiunzione di pagamento eseguita per il tramite di operatore postale privato, ha affermato che: “…la Cassazione si è più volte pronunciata sulla validità delle notifiche effettuate tramite posta privata, in particolare prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017 che ha soppresso l’esclusiva a Poste Italiane del servizio di notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari.
Con numerosi arresti, citati dal ricorrente, la Cassazione ha ritenuto che l’abrogazione dell’esclusiva a Poste Italiane non avesse efficacia sanante delle comunicazioni avvenute precedentemente.
Anche questa Commissione Tributaria ha avuto modo di decidere analoghe controversie e, in ossequio all’orientamento prevalente della Cassazione, ha ritenuto inesistente le notifiche effettuate con operatori diversi da Poste Italiane (sent. 9516/2018).
A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, può affermarsi che le comunicazioni, effettuate tramite operatori privati, anteriormente all’entrata in vigore della L. 124/2017, sono inesistenti, per cui va dichiarata la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, tramite ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento” (Comm. Tribut. Prov. di Catania, sentenza num. 5891/2020).