VOLO CANCELLATO DALLA COMPAGNIA AEREA:VOUCHER O RIMBORSO INTEGRALE DEL BIGLIETTO?

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VOLO CANCELLATO DALLA COMPAGNIA AEREA:

VOUCHER O RIMBORSO INTEGRALE DEL BIGLIETTO?

 Illegittimità degli artt. 28 D.L. del 2 marzo 2020 n. 9, 88 bis D.L. del 17 marzo 2020 n. 18.  L’art. 8 del Regolamento CE 261/2004. Il “primato” del diritto dell’Unione Europea sulle norme di diritto interno e il potere-dovere di disapplicazione del Giudice Ordinario. Illegittimità della condotta tenuta dalla compagnia aerea EasyJet per violazione dell’art. 8 Regolamento Eu 261/2004.

Nel caso in esame, il Giudice di prime cure è stato chiamato ad accertare, seppur incidentalmente ex Art. 5 R.D. 2248/1865, la legittimità dell’art. 28 del D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 il quale così dispone “Il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”; dell’art. 88-bis del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, il quale prevede “L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”, nonché della previsione contenuta nell’art. 182 del Decreto Legge 19 maggio 2020 num. 34, la quale dispone che “L’emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

In particolare, il Giudice di Pace di Catania ha posto l’accento sull’art. 88-bis evidenziandone il suo palese contrasto con la normativa europea di cui al Regolamento Europeo 261/2004.

L’art. 8 del mentovato Regolamento stabilisce, infatti, che ai passeggeri in caso di cancellazione del volo è offerta la scelta tra:

a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato…

  1. b) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
  2. c) l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.

Si tratta, dunque, di una disciplina, quella comunitaria, maggiormente garantista nei riguardi del consumatore che nemmeno a causa della situazione pandemica risulta essere derogabile.

Ciò non solo in applicazione del principio di leale cooperazione, secondo cui il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare fedelmente il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, dovendo disapplicare in via diretta ed immediata la norma interna eventualmente contrastante con il diritto comunitario (cfr. Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77) ma ancor più alla luce di due ulteriori significativi atti della Commissione europea.

Nel primo, la Comunicazione C (2020) 1830 del 18.03.2020, la Commissione afferma: “In caso di cancellazione di un volo da parte delle compagnie aeree (indipendentemente dalla causa), l’articolo 5 impone al vettore aereo operativo di offrire al passeggero la scelta tra: a) il rimborso, b) l’imbarco su un volo alternativo non appena possibile, o c) l’imbarco su un volo alternativo ad una data successiva di suo gradimento”.

Il principio viene ulteriormente ribadito, infine, nella Raccomandazione C (2020) 3125 del 13.05.2020, in cui la Commissione precisa: “I regolamenti (CE) n. 261/20046, (CE) n. 1371/20077, (UE) n. 1177/20108 e (UE) n. 181/20119 del Parlamento europeo e del Consiglio (“i regolamenti dell’Unione sui diritti dei passeggeri”) stabiliscono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni… A norma della legislazione dell’Unione, il rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di buono. Il rimborso mediante buono è possibile tuttavia solo se il passeggero accetta”.

I principi sin qui riportati, hanno così ispirato la recente decisione del Giudice di Pace di Catania il quale nella Sentenza num. 1071/2022, definitivamente pronunciando sulla citazione in opposizione proposta dalla mentovata compagnia aerea per l’annullamento del D.I num. 2527/2020, ha rigettato l’opposizione, confermato la validità del citato D.I. e condannato Easy jet al rimborso delle spese di giudizio.

Disponeva a tal riguardo il Giudice di pace adito: “Nel caso de quo parte opposta ha documentalmente provato la rinuncia espressa al Voucher e la richiesta di restituzione delle somme così come previsto dalle recenti disposizioni. Pertanto, è stato finalmente chiarito quando la scelta tra il rimborso monetario ed il voucher sia a discrezione del passeggero o a scelta del vettore.

  • Se la compagnia aerea cancella il volo, il passeggero può chiedere il rimborso integrale anche se gli è stato offerto un voucher.
  • Se è il passeggero a rinunciare al volo, il passeggero non può chiedere il rimborso integrale e sarà la compagnia a decidere tenendo conto del tipo di biglietto acquistato e dei termini e condizioni del vettore.”

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, è pacifico come il Legislatore nazionale attraverso l’emanazione di provvedimenti contrari a norme comunitarie, abbia mortificato il principio del ‘primato’ del diritto dell’unione Europea.

La pronuncia de quo, mira dunque a ristabilire il giusto equilibrio nel rapporto tra diritto interno e diritto comunitario, assicurando al consumatore, quale contraente debole, la giusta tutela in tema di rimborso aereo a causa della cancellazione del volo, tutela inderogabile anche in caso di eccezionali situazioni pandemiche.