APPALTO PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

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Prestazione di servizi per la progettazione esecutiva delle opere per la realizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune.

Concessione dei contributi di cui all’art. 58, primo comma, Legge Regionale n. 27/1986.

 

SCATURIGINE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con decreto n. 340/1987 l’Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione disponeva la concessione, in favore dei comuni e dei loro consorzi, dei contributi previsti nel programma triennale di finanziamento, di cui all’art. 58, primo comma, Legge Regionale n. 27/1986.
Disponeva, per quanto interessa nella controversia quanto segue: ”I Comuni destinatari di contributi per la realizzazione di opere relative alle reti di fognatura, agli impianti di depurazione ed opere connesse sono tenuti ad adottare i programmi di attuazione della rete fognaria con immediatezza al fine di accelerare le procedure di spesa dei contributi erogati”.
Con decreto n. 1374/1989, il suindicato Assessore approvava il programma di attuazione della rete fognaria del Comune di omissis in variante al Piano regionale di risanamento delle acque.
Subordinava tale autorizzazione al rispetto di specifiche prescrizioni, ivi elencate.
A seguito di delibera della Giunta Municipale n. 232 del 27 maggio 1997, l’Ing. omissis sottoscriveva un disciplinare con il quale il Comune di omissis  gli conferiva l’incarico di progettazione di massima per l’appalto concorso dei lavori di realizzazione del sistema di fognatura e depurazione.
Con delibera n. 285 del 6.5.1998, la Giunta Municipale del Comune di omissis , preso atto che non poteva procedersi con appalto concorso e che, pertanto, occorresse procedere alla progettazione esecutiva dei lavori suindicati, approvava altro disciplinare di incarico, dando atto di quanto segue: “che la spesa presunta delle spese tecniche è di £ 467.386.085, comprensive di Iva e contributi, di cui allo schema di parcella allegato, e trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme finanziate giusto D.A. n. 340/97, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19 del 07/09/94 che recita < per le opere pubbliche da progettare e realizzare sulla base de piani Regionali di finanziamento assistiti da impegno d spesa> la comunicazione del Decreto di impegno dell’Ente realizzatore costituisce autorizzazione e copertura per l’affidamento dei relativi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini preliminari”
Con disciplinare del 3.6.1998, il Comune di omissis conferiva l’incarico all’Ing. omissis “della progettazione esecutiva delle opere per la realizzazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune di omissis ”.
All’art. 10 tale contratto prevedeva quanto segue: ”Il compenso complessivo per la redazione del progetto, comprensivo di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa, in via presuntiva è valutato in £ 467.000.000 (lire quattrocesessatasettemilioni) al lordo di I.V.A. e contributi”
All’art. 11 prevedeva che l’onorario dovuto per la redazione del progetto fosse corrisposto, su presentazione della parcella vistata dall’Ordine Professionale come segue:
“-il 20% dell’importo di parcella oltre IVA (20%) e CNPAIA (2%) alla consegna degli elaborati progettuali;
-il saldo della parcella oltre IVA (20%) e CNPAIA (2%) e visto dell’Ordine Professionale (1.25%) dopo l’approvazione del progetto in linea tecnica e amministrativa”.
Nel gennaio 2007, l’amministrazione comunale corrispondeva ad omissis € 234.000 al netto degli oneri fiscali.
Con nota del 29 luglio 2011, il suindicato assessorato comunicava al comune di omissis  “che il progetto preliminare relativo alle opere di depurazione e smaltimento delle acque reflue approvato dal Comune di omissis  con deliberazione Consiliare n. 51 del 11/06/2010 ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, sia da restituire al Comune non approvato”.
Confermato tale diniego dell’Assessorato nel dicembre 2011, il Comune di omissis  presentava, nel gennaio 2012, il ricorso per ottenere l’ingiunzione nei confronti degli eredi del professionista frattanto deceduto, di pagamento della somma di € 234.000, corrisposta nel febbraio 2007. A seguito di ricorso del Comune di omissis, il Tribunale di omissis , Sezione Distaccata di omissis, con decreto n. 89/2012, ingiungeva agli eredi dell’Ing. omissis la moglie omissis ed i figli, omissis, il pagamento della somma di €234.800 oltre interessi e spese, già corrisposta, nel gennaio 2007, dal comune ricorrente, al defunto omissis, a titolo di acconto, per l’incarico conferitogli, con delibera della Giunta Municipale n. omissis, di progettazione esecutiva delle opere di depurazione e smaltimento delle acque reflue nel comune di omissis.
Il suindicato acconto veniva preteso dal comune di omissis, in restituzione, in quanto le opere non erano state finanziate dalla Regione omissis, come comunicato dall’Assessorato regionale territorio ed ambiente il 29.7.2011.
A seguito di opposizione proposta dagli ingiunti, con sentenza pubblicata il 24.6.2014, il Tribunale di omissis (cui frattanto era stata accorpata la Sezione Distaccata di omissis) statuiva come appresso indicato.
Revocava l’opposto decreto ingiuntivo ed accogliendo la domanda riconvenzionale degli opponenti, condannava il Comune di omissis al pagamento, in loro favore, di € 154.971,48 oltre interessi.
Rigettava la domanda di garanzia proposta dagli opponenti nei confronti di omissis.
Compensava fra tutte le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente Comune di omissis, insistendo per il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale.
Costituendosi in giudizio, omissis chiedevano integrarsi il contradditorio nei confronti di omissis e nel merito chiedevano il rigetto dell’appello.
Integrato il contraddittorio, omissis chiedeva il rigetto dell’appello.
All’udienza del 13.3.2019, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva posta in decisione, assegnando loro i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

LA DECISIONE DELL’ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CATANIA.

Con il primo motivo, il comune di omissis  ha contestato l’erroneità della motivazione del primo giudice, relativa alla copertura finanziaria dell’opera, ribadendo la nullità del disciplinare, per non essere stato rispettato il principio per i quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria.
Secondo la Corte il comune appellante non aveva, peraltro, “alcun potere di intervenire sul finanziamento della Regione, la cui erogazione era condizionata all’approvazione del progetto da parte dei competenti organi regionali”.
La Corte osserva come la delibera non prevedesse la copertura finanziaria, “poiché le somme potevano essere prelevate dal finanziamento regionale che entrava nella disponibilità del comune solo con l’approvazione in linea tecnica e amministrativa del progetto e con l’esecuzione dell’opera pubblica, approvazione riservata alla Regione e ai suoi organi”.  Ha ritenuto, pertanto, che il motivo in esame, formulato ai limiti dell’inammissibilità, andasse rigettato, per le considerazioni che seguono.
Va osservato, anzitutto, che la delibera di conferimento di incarico, per come esattamente osservato dal primo giudice ed al contrario di quanto dedotto da parte appellante, prevedeva la necessaria copertura finanziaria.
Dava, infatti, esplicitamente atto che la spesa presunta di £ 467.386.085 trovava “copertura finanziaria nell’ambito delle somme finanziate giusto D.A. n. 340/97, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19 del 07/09/94 che recita < per le opere pubbliche da progettare e realizzare sulla base de piani Regionali di finanziamento assistiti da impegno di spesa> la comunicazione del Decreto di impegno dell’Ente realizzatore costituisce autorizzazione e copertura per l’affidamento dei relativi incarichi di progettazione, indagini geologiche, geotecniche ed altre indagini preliminari”.
Solo per esigenze di completezza, deve peraltro evidenziarsi come sia pacifico che l’Ing.omissis sia stato pagato proprio con i finanziamenti regionali, sui quali ci si è soffermati nella parte della sentenza dedicata alla scaturigine del processo, tanto è vero che parte appellante lamenta il pericolo che l’Assessorato possa esigerne una restituzione.

Con il secondo motivo dell’appello in esame, parte appellante lamentava come il primo giudice avesse erroneamente ritenuto che si era verificata la condizione cui esso comune di omissis  e l’Ing. omissis  avevano subordinato il pagamento, sottoscrivendo il disciplinare di incarico.
A tal uopo l’appellante osservava: “E’ certo che il comune e l’ing. omissis hanno condizionato il pagamento del compenso all’approvazione del progetto sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo amministrativo ed è certo che il progetto non ha ricevuto approvazione né sotto il profilo tecnico né sotto il profilo amministrativo dalla Regione omissis ”. Il motivo va rigettato, secondo la Corte di Appello, dovendosi condividere l’interpretazione della condizione in questione, operata dal primo giudice, per le considerazioni che seguono.
Secondo i Giudici della Corte appare opportuni, anzitutto, richiamare l’art. 11 del disciplinare di incarico del 3.6.1988, contente la clausola della cui interpretazione si discute.
Con tale articolo, si prevedeva, specificatamente, che l’onorario dovuto per la redazione del progetto fosse corrisposto, su presentazione della parcella vistata dall’Ordine Professionale.
Il primo giudice osserva come l’espressione <approvazione del progetto in linea tecnica e amministrativa>, che si legge nel disciplinare d’incarico, non contenga un preciso riferimento a norme di legge.
Specifica poi, quanto segue “la documentazione prodotta dal Comune dimostra le difficoltà che, sin qui hanno caratterizzato l’iter amministrativo dell’opera, ma non dimostra che il progetto non sia stato approvato in linea tecnica e amministrativa stante l’ambiguità di tale disposizione e la quantità degli atti di approvazione comunque intervenuti nel corso del predetto iter”.
Atteso che è pacifico che il comune abbia approvato il progetto in questione, dopo l’ottenimento di tutte le varie preliminari autorizzazioni, l’unica questione che si pone è verificare se il riferimento di cui all’art. 11 del disciplinare di incarico sia relativo all’approvazione da parte della Regione e non del Comune di omissis .
A parere del collegio, la genericità dell’espressione riportata nella clausola non consente di interpretarla, come propone parte appellante.
Se la volontà delle parti fosse stata quella di subordinare la liquidazione all’approvazione da parte della Regione, ciò avrebbe dovuto essere specificato in modo chiaro, proprio perché essa non era parte del contratto di conferimento di incarico. Con il terzo motivo, parte appellante si duole dell’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli eredi dell’Indelicato.
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SULLA DOMANDA, RIPROPOSTA DAGLI APPELLATI, DI ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. MANCANZA DEL REQUISITO DI SUSSUDARIETA’ DI CUI ALL’ART. 2042 C.C.

Gli appellati hanno riproposto la domanda di arricchimento senza causa, già tempestivamente avanzata, in via subordinata, in primo grado.
Secondo la Corte, tale domanda deve essere rigettata, non ricorrendo il necessario requisito della sussidiarietà imposto dall’art. 2042 c.c.
Va richiamato al riguardo il quarto comma della citata legge, secondo la quale “Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura…….”.
Ed avendo il legislatore, con la norma da ultimo richiamata, previsto un’azione nei confronti del funzionario o dipendente, che hanno consentito la fornitura od i servizi, senza rispettare le prescrizioni, risulta evidente come non sia esperibile, nei confronti dell’amministrazione, l’azione di arricchimento senza causa, mancando il requisito della sussidiarietà dell’azione medesima, di cui all’art 2042 c.c.
Granitica, al riguardo, è la giurisprudenza della Corte di Cassazione, di cui può richiamarsi la sentenza n.15145/2018, secondo cui “Il funzionario che abbia attivato un impegno di spesa per l’ente locale senza l’osservanza dei relativi controlli contabili (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell’ente, essendo preclusa anche l’azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che non ricorre quando sia esperibile altra azione non solo contro l’arricchito, ma anche verso persona diversa; né può ipotizzarsi una responsabilità dell’ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l’attività del funzionario sia riferibile all’ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la P.A.”