Limiti all’appellabilità delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità

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Principio generale di inammissibilità dell’appello avverso le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ.

Appellabilità nelle ipotesi tassativamente indicate all’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.

 

Sapevi che non tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace possono essere appellate?

Ebbene, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità possono essere impugnate, ai sensi dell’art. 339 comma 3 cod. proc. civ., esclusivamente per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Nella specie,  per individuare se una sentenza del Giudice di Pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, per stabilire se la stessa debba sottostare ai limiti suddetti, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrilevante il contenuto della decisione.

Sul punto, la Giurisprudenza di Legittimità ha, ormai da tempo, chiarito che per determinare il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace, deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, da determinarsi sulla base della domanda proposta in ossequio ai principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.

Nella vicenda in esame, il Tribunale di Catania con sentenza n. 2103/2015, nella persona del Giudice dott.ssa Clara Lo Castro, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Mascalucia, giacché ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art.113, comma 2, cod. proc. civ. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali ovvero dei principi regolatori della materia”.

Infatti, per costante giurisprudenza, sono da ritenersi inappellabili, perciò immediatamente ricorribili in Cassazione,  ai sensi del combinato disposto degli artt. 339, comma 3, e 113, comma 2, cod. proc. civ., tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie non eccedenti il valore di € 1.100,00 (MilleCento/00), essendo irrilevante che il Decidente abbia, in concreto, deciso secondo diritto ovvero secondo equità (cfr. Cass. Civ. n. 1210/2018, si vedano inoltre Cass. Civ., n. 16868/2017 Cass. Civ., Sez. un., 13917/2006; Cass. Civ. n. 4890/2007).

L’inammissibilità dell’appello, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio ed infatti, il Giudice nel caso in esame, ometteva la valutazione nel merito della controversia, dichiarando ex officio l’inammissibilità dell’appello proposto poiché il valore della causa era certamente inferiore al limite di legge e  i motivi dell’appello non concernevano le violazioni indicate nella seconda parte dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ.