CARBURANTE SPORCO: chi paga i danni cagionati al veicolo?

post date30 de septiembre de 2020  •   post categoriesArticoli, News

rifornimento di carburante sporco

Responsabilità del produttore per prodotto difettoso e richiesta di  risarcimento danni del consumatore.

Ripartizione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 120, Codice del Consumo.

A norma dell‘art. 117, comma 1, D. Lgs. 206/2005, un prodotto si definisce difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”, tra cui “l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere“.

Il consumatore che intenda agire per il risarcimento del danno, derivante da vizi e difetti della cosa venduta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 del Codice del Consumo, “deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno”; mentre “Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118”, ovvero di aver correttamente eseguito la prestazione.

La responsabilità del produttore ha natura presunta in quanto si fonda  sulla mera riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto ed, infatti, la Corte di Cassazione ha, ormai da tempo, affermato che: “In tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, proprio il fatto che l’utilizzo del prodotto non abbia consentito di raggiungere ed ottenere i risultati che era legittimo attendersi costituisce elemento indiziario particolarmente pregnante ed indicativo della effettiva sussistenza del difetto, sicché una volta provata l’anomalia di funzionamento del prodotto, può ritenersi che il danneggiato abbia assolto all’onere probatorio su di lui gravante, incombendo a quel punto al produttore l’onere di fornire la prova liberatoria a suo carico, dimostrando che il prodotto, nel momento in cui era stato messo in circolazione, non presentava difettosità di sorta” (Cass. SS.UU. 30 Ottobre 2001, n. 13533, si vedano inoltre Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 2016 e Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 13458 del 29/05/2013).

Tale interpretazione è stata condivisa dal Tribunale di Catania, Sezione Terza Civile, che con sentenza num. 2940/2020 del 14.09.2020 accoglieva il gravame promosso dal consumatore avverso la sentenza emanata in primo grado dal Giudice di Pace di Catania che ne aveva rigettato la richiesta, riconoscendo all’appellante il diritto ad ottenere dalla Compagnia petrolifera e dal Titolare del punto vendita, in solido tra loro, il risarcimento per i danni occorsi al veicolo di sua proprietà a causa delle impurità, frammiste ad acqua, presenti nel gasolio.

Il Tribunale Civile di Catania, in applicazione del summenzionato orientamento, ha, infatti, affermato che il produttore è gravato dall’onere di addurre una prova liberatoria, ”Incombendo, in definitiva, sul soggetto danneggiato provare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, se ne deduce, su di un piano più strettamente sistematico, che la responsabilità da prodotto difettoso integri un’ipotesi di responsabilità presunta e non, viceversa, di responsabilità oggettiva: è, al contempo, impossibile sostenere, quindi, che la semplice prova del nesso di causalità, intercorrente tra il danno e il prodotto, sia bastevole a trasferire sul produttore l’onere di dimostrare che il prodotto non fosse difettoso o che sussistessero altre, escludenti, cause di responsabilità. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che la connessione causale da comprovare, da parte del soggetto danneggiato consiste in quella intercorrente tra il difetto (non il prodotto) e il danno lamentato”.

Più in particolare, “L’esimente de qua non può, tuttavia, essere ragionevolmente tradotta in una fattiva deresponsabilizzazione dello stesso produttore: esso infatti, assumendo contezza del difetto, deve, in ogni caso, diligentemente attivarsi per evitare che si possano realizzare dei pregiudizi nei confronti dei consumatori – utilizzatori, attraverso un monitoraggio continuo della sicurezza del prodotto, nonché un’adeguata informazione, in tutte le fasi della messa in circolazione (anche successive alla vendita)“.

Alla luce di quanto esposto, l’Ill.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal consumatore ed in accoglimento dell’appello proposto, condannava la Società petrolifera e il Titolare del punto vendita, in solido tra loro, all’integrale risarcimento dei danni occorsi al veicolo di parte appellante, oltre interessi dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, nonché al rimborso delle spese di lite.

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