USUCAPIONE DI IMMOBILE ACQUISITO DALLO STATO PER SUCCESSIONE NECESSARIA EX ART. 586 C.C. LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO. PROVA DELL’ASSENZA DI ALTRI SUCCESSIBILI. USUCAPIONE: QUALI LE CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DEL SUO RICONOSCIMENTO.

post date10 de octubre de 2022  •   post categoriesArticoli

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Legittimazione passiva in capo all’Agenzia del Demanio in forza di devoluzione dell’eredità allo Stato ai sensi dell’Art. 586 Cod. Civ. Acquisto della proprietà a titolo originario in forza di usucapione ai sensi dell’art. 1158 Cod. Civ. La sussistenza dei due elementi: il corpus possessionis e l’animus possidendi.

Nel caso in esame, il Tribunale di Enna, nella Sentenza num. 397/2021 ha affrontato due importanti questioni, una pregiudiziale e l’altra di merito.

Preliminarmente l’adito Tribunale è stato chiamato a decidere circa la questione pregiudiziale della legittimazione passiva in capo all’Agenzia del Demanio.

Quest’ultima infatti, costituitasi nello stesso, asseriva di non poter essere considerata passivamente legittimata in ordine all’azione di usucapione per non esservi certezza sull’inesistenza di ulteriori successibili.

Invero l’art. 586 c.c. stabilisce che “In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia”.

L’adito Tribunale richiamava così i principi giurisprudenziali da tempo accolti, secondo cui chiunque voglia agire in giudizio per far valere l’acquisto di un bene immobile per intervenuta usucapione deve innanzitutto individuare correttamente il soggetto che può essere ritenuto, sul piano sostanziale, il proprietario e sul piano processuale, il soggetto legittimato passivamente. (Cass. Civ. 26.04.2000 n. 5335, Cass. Civ. 28.08.2015 n. 17270)

Ciò è stato fatto dall’attore, nel caso in esame, proponendo l’azione nei confronti dell’Agenzia del Demanio solo dopo aver effettuato opportune ed ampie ricerche dei successibili e producendo in giudizio tutta la documentazione utile a comprovare la mancanza di essi alla luce delle quali il Tribunale adito riconosceva la piena legittimazione passiva in capo all’Agenzia del Demanio.

Passando al merito della questione, ossia la realizzazione concreta della fattispecie astratta prevista all’art. 1158 c.c. dal titolo “Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari”, il Tribunale di Enna ha ritenuto sussistere i due elementi costitutivi della predetta fattispecie: il corpus possessionis e l’animus possidendi.

In merito la Corte nomofilattica insegna “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario  o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ad alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa piena signoria, in contrapposizione all’inerzia del titolare” (Cass. Civ. Sez. 2 sentenza num. 18392 del 24.08.2006)

Risultava, pertanto, provato, attraverso prove documentali nonchè testimoniali, non solo il corpus possesionis ma anche l’animus possidendi, il quale ben può desumersi dal primo elemento, laddove vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, né il convenuto sia riuscito a provare il contrario.

Questo quanto affermato anche dalla richiamata giurisprudenza di legittimità per la quale chi agisce in giudizio per vedere dichiarata la proprietà di un bene deve dare prova di entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie, non solo del corpus ma anche dell’animus, il quale “può anche essere desunto in via presuntiva dal corpus” (Cass. Civ. 15755/2001).

Alla luce delle superiori argomentazioni, il Tribunale di Enna in composizione monocratica dichiarava parte attrice proprietaria unica ed esclusiva del bene immobile per intervenuta usucapione ventennale, condannava, infine, parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio.