E’ ILLEGITTIMO IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI ALLA C.I.P.A.G. IN ASSENZA DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE O DI ATTIVITÀ CONNESSE.

post date07 de octubre de 2022  •   post categoriesArticoli

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Illegittimità dell’art. 3, comma 1 del Regolamento di attuazione dello Statuto della Cassa Geometri e dell’art. 5 dello Statuto della Cassa dei Geometri liberi Professionisti. Necessaria disapplicazione alla luce dell’interpretazione del concetto di ‘esercizio della professione’ dato dalla Corte Costituzionale. 

All’art. 3 comma 1 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della C.I.P.A.G. nonché all’art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G. è stabilito che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 30.06.1994 n. 509.”

Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha infondatamente ritenuto vincolanti ai fini della decisione, quanto stabilito dai mentovati articoli.

Pertanto, il Tribunale di Catania, chiamato a decidere circa l’opposizione a una cartella di pagamento con la quale veniva intimato al ricorrente il pagamento di somme a titolo di contributo soggettivo minimo, riteneva che a norma dello Statuto C.I.P.A.G. l’iscrizione all’Albo dei Geometri comportasse l’automatica iscrizione alla Cassa professionale e che la presunzione di esercizio della libera professione non fosse superata da prova contraria.

In tal senso si poneva l’orientamento dei giudici di legittimità per i quali “Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative….Ne deriva la legittimità delle norme relative all’iscrizione alla Cassa degli iscritti all’albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione.” (Cass. Sez. Lav. N. 4658/2021).

A chiarire invece, il concetto di ‘esercizio della professione’ e di conseguenza la soggezione al pagamento dei contributi minimi, sono due recenti pronunce della Suprema Corte – riportate nella sentenza de quo- , in cui è stabilito che “…ne discende l’esclusione della sussistenza dell’obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia in concreto, ravvisabile una connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista….laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all’esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’attività propria della libera professione” (Cass. 14684/2012 e Cass. 5827/2013).

Ciò detto, a differenza del Giudice di prime cure il quale ha ritenuto insufficiente la prova fornita in giudizio dal ricorrente circa il mancato esercizio della professione o di attività ad essa connesse, la Corte d’Appello ha ritenuto invece idoneamente superata la presunzione di cui all’art. 5 dello Statuto della C.I.P.A.G.

Essa ha, infatti, ritenuto provata la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui egli non esercitasse neppure occasionalmente attività riconducibile a quella di geometra nell’anno riferibile alla cartella di pagamento opposta.

Nella specie infatti, l’appellante forniva ampia prova documentale dell’esercizio di attività assolutamente differente e neanche lontanamente assimilabile a quella di geometra.

Da quanto emerso dalle superiori pronunce può desumersi il seguente principio di diritto:

E’ necessaria la sussistenza di un nesso di correlazione effettivo ed attuale tra il titolo di geometra e l’attività esercitata in concreto dalla persona cui viene chiesto l’adempimento contributivo.

Di conseguenza il soggetto obbligato, seppur iscritto all’Albo professionale dei Geometri, potrà fornire in giudizio idonea prova di non svolgere né la professione di geometra né attività ad essa assimilabile che valga a superare la presunzione, relativa, sancita dall’art. 3 comma 1 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della C.I.P.A.G. nonché dall’art. 5 dello Statuto C.I.P.A.G.