CREDITO AL CONSUMO: è legittimo sospendere il pagamento del finanziamento per mancata consegna del bene?

post date30 de septiembre de 2020  •   post categoriesArticoli, News

 

.prestito finalizzato all'acquisto di beni al consumo

Collegamento negoziale tra compravendita e prestito finalizzato all’acquisto di beni al consumo.
Risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del venditore. Conseguente sospensione del pagamento delle rate del finanziamento.

L’attuale prassi commerciale si caratterizza per un ricorso, sempre più massiccio, al contratto di credito al consumo qualificato dall’art. 121, comma 1, lett. c del Testo Unico Bancario, come “contratto cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria“.

Tale contratto è particolarmente diffuso nell’acquisto di beni legati al consumo, giacché consente al venditore di ottenere immediatamente da una finanziaria un importo equivalente all’intero prezzo del bene e al consumatore di soddisfare il suo fabbisogno di beni e servizi, pagando ratealmente le relative somme.

Caratteristica peculiare di una siffatta tipologia di finanziamento è il nesso di interdipendenza rispetto al contratto di compravendita presupposto. Tale collegamento negoziale, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, trova specifico fondamento nella disposizione di cui art. 121, comma 1, lett. d del Testo Unico Bancario, in base al quale affinché possa configurarsi un contratto di credito collegato è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni, ovvero che: “1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito” (cfr. in tal senso Cass. Civ. num. 2047/2014).

La questione che qui viene in rilievo riguarda le sorti del prestito finalizzato nell’ipotesi in cui il contratto di vendita rimanga inadempiuto per mancata consegna del bene da parte del venditore e, più in particolare, se in forza del collegamento negoziale sussistente tra i due differenti rapporti contrattuali, le vicende relative al primo possano influire sull’esecuzione dell’altro.

A tal proposito, l’art. 125 quinquies del Testo Unico Bancario stabilisce che: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.

In altri termini, la risoluzione del contratto di finanziamento opera ex lege in ragione del collegamento negoziale di natura legale intercorrente tra il prestito finalizzato ed il contratto di vendita, essendo a tal fine sufficiente che il consumatore dimostri la non scarsa importanza dell’inadempimento contrattuale del fornitore di beni o di servizi e, conseguentemente, che lo stesso provveda ad effettuare la costituzione in mora del venditore.

Siffatta disposizione normativa è diretta espressione di un principio cardine in materia di contratti collegati, ossia il principio simul stabunt simul cadent, in base al quale le vicende relative al contratto di vendita sono destinate ad incidere anche sul contratto di finanziamento, legittimando il compratore ad eccepire al mutuante l’inadempimento del venditore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia soggetto diverso dal venditore medesimo.

L’inadempimento e la conseguente risoluzione del contratto di compravendita, facendo venir meno anche lo scopo del prestito finalizzato legittimano, infatti, il mutuante a richiedere la restituzione della somma non al mutuatario-acquirente, ma direttamente ed esclusivamente al venditore, quale diretto beneficiario della somma mutuata (cfr. Cass. Civ. num. 12454/2012).

Tale principio trova applicazione, anche, nelle ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto che il mutuatario non possa opporre al mutuante le eccezioni relative al contratto di vendita, giacché siffatta clausola, pur se non vessatoria, deve essere interpretata alla luce del principio della buona fede e correttezza.

Ragion per cui, sarebbe scorretto, oltre che contrario a buona fede, ammettere una pattuizione che prevedesse in capo al mutuatario l’obbligo di restituire la somma erogata dalla finanziaria anche a fronte della mancata consegna del bene da parte del venditore e senza aver mai ricevuto gli importi finanziati, i quali, come noto, sono direttamente entrati nella disponibilità del venditore inadempiente.

La Suprema Corte di Cassazione, conformandosi all’indirizzo espresso nella nota sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 aprile 2009 (emessa nella causa C-509/07), ha, inoltre, affermato che: “l’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore” (cfr.  Cass. Civ. n. 20477/2014 e Cass. Civ. n. 19522/2015).

Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che, in caso di mancata consegna del bene, il consumatore, ove ricorrano i requisiti indicati dall’art. 1455 cod. civ., ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto di credito e, conseguentemente, ad interrompere il pagamento delle rate relative al prestito finalizzato, nonché di ottenere la restituzione di tutti gli importi già pagati.