Pignoramento di immobile locato. Chi è legittimato a riscuotere i canoni di locazione?

post date12 de noviembre de 2020  •   post categoriesArticoli

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A seguito del pignoramento di un immobile dato in locazione, il locatore – proprietario perde la legittimazione sostanziale a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode; ma ciò solo fino al decreto di trasferimento del bene, per effetto del quale la proprietà del bene e dei frutti sì trasferisce in ultimo all’aggiudicatario (Ordinanza dell’1 Settembre 2020 Tribunale di Catania Quinta Sezione Civile Giudice Dott. Giuseppe Artino Innaria).

 

 

Sul punto, si è espressa una sempre più costante giurisprudenza la quale ha ritenuto di escludere, in capo al proprietario del bene pignorato, la possibilità, dopo il pignoramento, di riscuotere, come tale, i canoni della locazione; ciò a prescindere dalla circostanza per cui la locazione sia o meno opponibile alla procedura esecutiva (Vedasi per tutte Cass. Civ., Sez. III, 29 Aprile 2015 num. 8695).
Dello stesso parere è apparso il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, con l’Ordinanza dell’1 Settembre 2020, sposando la tesi della suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, che con la Sentenza, n. 7748/2018, (Pres. Cristiano, Rel. Falabella), ha confermato che:“ Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene“.
Di talchè, a seguito del pignoramento, pur permanendo l’identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte del proprietario-locatore e debitore, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere ex art. 559 c.p.c. di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso ma solo in qualità di organo ausiliario del giudice dell’esecuzione.
L’iscrizione a ruolo del pignoramento e la conseguente instaurazione della procedura esecutiva ai danni del proprietario-locatone, delineano un quadro normativo ben specifico rappresentato dai seguenti articoli di riferimento:
l’art. 65 C.p.c. rubricato “Custode“ dispone che: “La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone altrimenti”.
l’art. 559 C.p.c., rubricato “Custodia dei beni pignorati” altresì dispone che: “Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso”.
l’art. 560 C.p.c., rubricato “Modo della custodia” prosegue disponendo che: “Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’art. 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non sono stati autorizzati dal giudice dell’esecuzione”.
l’art. 2912 Cod. Civ., rubricato “Estensione del pignoramento” prevede che: “Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata”.
In virtù del suddetto quadro normativo, quindi, il proprietario-locatore, nella sua veste di debitore esecutato, acquista ex lege la qualità di custode del bene pignorato.
Quest’ultimo ricopre tale ruolo fino alla data in cui il Giudice dell’Esecuzione, con Ordinanza di delega ex art. 591 cpc ed Ordinanza di nomina a custode, designi in sua sostituzione un professionista delegato e custode giudiziario del bene pignorato.
Il professionista delegato e custode designato, dalla data di nomina, diviene l’unico soggetto legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile staggito e mantiene tale legittimazione fino all’emissione, da parte del medesimo giudice, del Decreto di Trasferimento mercé il quale viene definitivamente trasferita la proprietà in capo all’aggiudicatario.